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La telelettura nel teleriscaldamento diventa un obbligo con ricadute su impianti e dispositivi coinvolti. Tra scadenze da rispettare, possibili sanzioni e controllo dei consumi, ecco cosa cambia per utenti e gestori.
Circa quattro milioni di famiglie italiane abitano in case servite da riscaldamento centralizzato. Per dotare i dispositivi di contabilizzazione della lettura da remoto c tempo fino al 1 gennaio 2027. Ladempimento riguarda la gestione dellimpianto: i residenti non devono installare o sostituire gli apparecchi in autonomia.
Quali impianti e dispositivi sono coinvolti
Rientrano nellobbligo i condomni e gli edifici polifunzionali serviti da riscaldamento o raffrescamento centralizzato, da una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento oppure da sistemi centralizzati per lacqua calda sanitaria. Nel riscaldamento centralizzato il calore viene prodotto per ledificio; con il teleriscaldamento, invece, arriva da una rete esterna. Gli impianti autonomi e i normali contatori domestici di luce e gas seguono regole diverse.
I dispositivi interessati comprendono i contatori al punto di fornitura e i sotto-contatori installati nelle singole unit. Quando questi ultimi non sono tecnicamente possibili o risultano inefficienti, la norma prevede sistemi individuali di termoregolazione e contabilizzazione sui corpi scaldanti.
Per gli apparecchi installati dopo il 25 ottobre 2020 la lettura da remoto gi prevista. Larticolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 102/2014 fissa al 1 gennaio 2027 il termine entro cui dotare di questa capacit i sistemi contemplati dalla norma. Si applicano le condizioni di fattibilit tecnica ed efficienza dei costi.
La responsabilit varia in base al dispositivo. Il contatore al punto di fornitura compete allesercente dellattivit di misura; per i dispositivi individuali, linstallazione spetta al proprietario, secondo gli obblighi applicabili. In condominio, amministratore e assemblea coordinano le verifiche e gli eventuali lavori. La telelettura utilizza moduli di comunicazione per trasmettere i dati a distanza, evitando laccesso allappartamento per la lettura manuale.
Scadenze, sanzioni e controllo dei consumi
I sistemi individuali di contabilizzazione erano gi previsti, con condizioni ed eventuali deroghe documentate; per i dispositivi nuovi richiesta la lettura da remoto. Confedilizia ha obiettato sullapplicazione dellobbligo agli apparecchi installati prima del 25 ottobre 2020. Larticolo 9, comma 5-bis, indica la scadenza del 1 gennaio 2027 per i sistemi contemplati dalla norma.
Il decreto legislativo 102/2014 prevede sanzioni da 500 a 2.500 euro per specifiche violazioni. Possono essere applicate al proprietario che non installa il sotto-contatore o i sistemi individuali quando dovuti, e al condominio che ripartisce le spese in modo non conforme. A irrogarle sono Regioni, Province autonome o enti delegati.
Con le letture a distanza pi semplice confrontare i consumi nel tempo e ripartire le spese in base ai prelievi effettivi. Residenti e amministratori possono controllare la data e le caratteristiche dei contatori e dei ripartitori, chiedere al gestore o al manutentore conferma della lettura remota e consultare eventuali relazioni tecniche sulle deroghe.

