
Come in tanti altri luoghi del sud Italia, anche a Bacoli, il piccolo paese che mi ha adottata, la prima domanda che segue l’arrivo di uno straniero (un furestiero) è: «Ma tu a chi si’ figlio?». Non si tratta di curiosità, quanto piuttosto di un tentativo di collocare l’altro in una rete di relazioni, di trovargli un posto, anche piccolo, nella comunità.
Nel linguaggio giuridico questa domanda prende il nome di “identificazione”. Più specificamente, nella normativa sull’immigrazione, si traduce nel Verbale delle dichiarazioni del cittadino straniero, annotate nel cosiddetto Modello C3 previsto dal Decreto legislativo 25/2008. È qui che lo stato italiano annota, tra le altre cose, a chi sei figlio.
Prima di poter rispondere, lo straniero entrato in Italia senza “autorizzazione” deve essere informato dalla polizia di frontiera dei suoi diritti, tra cui quello di chiedere protezione internazionale (a sancire quest’obbligo è una direttiva europea del 2013). Nei fatti, al confine, molto spesso i diritti soccombono insieme alle persone.
Il 19 novembre due cittadini marocchini di circa venticinque anni sono stati chiusi a chiave in un container al porto di Napoli per diverse ore, colpevoli di essersi imbarcati a bordo di un mercantile in partenza da Casablanca senza avere una “autorizzazione” per entrare in Italia.
Entrambi, in realtà, avevano con sé il passaporto, ma erano arrivati in Italia senza il timbro del privilegio sui documenti di viaggio. Per quattro giorni, allora, si sono nascosti nella stiva nella nave, viaggiando al buio e immobili, respirando fumi. A quel punto il comandante, che aveva sentito cattivi odori provenire dalla zona della stiva, li ha scovati, e ha informato la polizia. I medici saliti a bordo, intanto, appuravano che uno dei due giovani si trovava in stato di incoscienza e che entrambi avevano bisogno di esami specifici da effettuare in ospedale.
La procedura prevista in questi casi dalla legge è precisa: trasporto in ospedale e informativa legale sui diritti legati alla protezione internazionale, da effettuare con l’ausilio di un mediatore linguistico-culturale. Per i due cittadini marocchini, invece, è scattato il trattenimento di fatto in altri container del porto di Napoli, quelli che le forze dell’ordine hanno in altre occasioni chiamato i container “dei tunisini” (attraverso una generalizzazione gergale e apertamente razzista riferita alle persone straniere che entrano in Italia senza autorizzazione al soggiorno, che ha reso in aree portuali la parola “tunisino” sinonimo di “clandestino”).
Dal 19 al 22 novembre questi due giovani uomini, pur essendo fisicamente in Italia – prima nei container e poi a bordo di una nave ormeggiata al porto di Napoli – non sono esistiti. La polizia di frontiera, intervenuta allo sbarco, ha redatto uno sbrigativo verbale di affido al comandante che, dietro minaccia di essere accusato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, è stato incaricato di “restituirli” al paese di provenienza: è questa d’altronde la modalità di gestione dei confini della “roccaforte europea”, che mette al primo posto la loro protezione pur nell’essenza di beni giuridici astratti, burocratici, geografici ed evidentemente non umani.
All’arrivo della nave a Gioia Tauro, però, dopo che questa aveva lasciato il porto di Napoli, i due giovani erano riusciti a mettersi in contatto con il numero di telefono di InLimine (progetto di Asgi – Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) manifestando in lingua araba, alla mediatrice culturale, la volontà di chiedere protezione internazionale. Ai due richiedenti asilo non è stato comunque consentito di sbarcare, se non dopo circa otto ore, quando ormai non era più possibile alle istituzioni coinvolte mantenerli nell’invisibilità.
Questa vicenda evidenzia come tanto il sistema legislativo quanto l’immaginario collettivo abbiano trasformato il diritto fondamentale a lasciare un territorio – consacrato dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici – in un atto criminale. La distorsione pubblica dell’immagine dello “straniero senza documenti” ha reso questo diritto, e chi lo esercita, sinonimo di pericolo, di illegalità, di minaccia, sebbene per esempio la legge italiana punisca questa condotta di reato solo con una sanzione pecuniaria.
Fino al 1989 (anno di adozione del Testo Unico sull’Immigrazione), d’altra parte, l’attraversamento della frontiera non era previsto come reato: il Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza del 1931 si limitava a prescrivere alcuni obblighi per il cittadino straniero, tra cui quello di presentarsi dinanzi alle forze dell’ordine entro tre giorni dall’arrivo, “per dare contezza di sé”. Allo straniero privo di documenti di soggiorno, in sostanza, si richiedeva di rendersi visibile, obbligo che ha oggi ceduto il posto a una dovuta disposizione verso le autorità di pubblica sicurezza, in centri di trattenimento amministrativo o magari in un container, dove è il confine a decidere se siamo criminali o invisibili.
Ma il primo criminale, furestiero, e profugo di guerra sbarcato sulle coste a Bacoli, era figlio di una dea. Si chiamava Enea. (martina stefanile)

