Politiche migratorie e diritto penale. Note dopo l’assoluzione di quattro presunti scafisti

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Politiche migratorie e diritto penale. Note dopo l’assoluzione di quattro presunti scafisti
(disegno di rosa battaglia)

Dopo diciassette mesi di detenzione il Tribunale di Napoli ha assolto quattro giovani migranti dall’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le storie di S., A., K. e I. si intrecciano nel luglio 2024, quando la nave dell’Ong Ocean Viking recupera due imbarcazioni partite dalle coste libiche, in area Sar (ricerca e soccorso) e le conduce al porto di Napoli.

Appena sbarcato il gruppo, prende avvio la consueta ricerca dello “scafista. Bastano poche ore e qualche testimonianza raccolta in modo raffazzonato per individuare i nomi di quattro ragazzi. Così, in una giornata qualsiasi di luglio, le porte del carcere di Poggioreale si aprono per S., A., K. e I., giovani vulnerabili, con un passato migratorio estremamente difficile. Si trovano in carcere in un paese sconosciuto, di cui non parlano la lingua, dove nessuno spiega cosa stia accadendo, perché sono è lì e per quanto tempo ci dovranno restare. Fin dal primo momento i quattro ragazzi vengono senza alcuna prova associati a un’immaginaria organizzazione dedita al traffico di esseri umani: passeggero che prende il timone equivale a comandante, che equivale a scafista, che equivale a membro di una rete criminale internazionale che trasporta i migranti dalla Libia all’Italia.

Nel corso del processo, durato un anno e mezzo, si sono avvicendati numerosi testimoni dell’accusa e della difesa, nel tentativo di ricostruire l’intero iter del viaggio dalla Libia all’Italia. Si è parlato dei lunghi periodi di detenzione in Libia, delle torture nelle carceri finanziate dall’Europa, delle minacce della cosiddetta guardia costiera libica. Lo stesso comandante della Ocean Viking, che aveva soccorso le due imbarcazioni di fortuna su cui viaggiavano i ragazzi, ha spiegato in aula come gli interventi della guardia libica metta solo a rischio la vita dei migranti.  

Un quadro sempre più nitido ha cominciato a delinearsi, riportando i fatti alla loro ordinarietà. I quattro ragazzi accusati di aver guidato la barca, che durante il tragitto si erano scattati selfie ed erano stati ripresi in video e foto – materiale utilizzato dalla Procura come prova della loro colpevolezza (del resto chi non si fotograferebbe mentre commette un reato di tale portata…!) – non erano affatto pericolosi criminali. Erano passeggeri costretti a prendere il controllo di un barchino alla deriva per tentare di salvare la propria vita e quella degli altri. Passeggeri che avevano agito in stato di necessità, poiché in quel momento non potevano fare altro.

Il 5 dicembre, nell’ultima udienza, questa verità tanto evidente quanto difficile da affermare per le implicazioni politiche che comporta è stata fatta propria dal pubblico ministero che, accogliendo la ricostruzione della difesa, ha chiesto l’assoluzione dei quattro imputati poiché il fatto non costituiva reato. I giudici, riconoscendo la stessa realtà, hanno assolto i ragazzi. È bene sottolineare che il riconoscimento già in primo grado dello stato di necessità, che esclude la punibilità del fatto in concreto, rappresenta una decisione quasi unica. Per quanto sembri ovvio che quattro ventenni spaventati, reduci da una detenzione in Libia, non appartengano a reti criminali dedite al traffico di esseri umani, risulta estremamente difficile che quest’evidenza venga affermata con chiarezza in un’aula di giustizia.

La stessa Giorgia Meloni, d’altronde, all’indomani della strage di Cutro, aveva affermato in conferenza stampa che si sarebbe impegnata per cercare e perseguire gli scafisti “su tutto il globo terraqueo”. Una figura, quella dello “scafista”, evocata come soggetto onnipotente, capace di attraversare confini e regole, responsabile diretto delle migrazioni verso l’Europa. Una rappresentazione che, riprodotta nelle aule di giustizia e nel discorso politico, svolge una funzione precisa: offrire un colpevole individuale a fronte di un fenomeno strutturale. Lo scafista diventa il capro espiatorio di un sistema che criminalizza la mobilità anziché interrogarsi sulle sue responsabilità. A partire dagli anni Novanta, con l’Accordo di Schengen e il Trattato di Maastricht, l’Unione Europea ha infatti progressivamente rafforzato le frontiere esterne, trasformandosi nella cosiddetta “fortezza Europa”. Alla libera circolazione interna dei cittadini ha fatto da contraltare un inasprimento delle politiche di controllo nei confronti dei cittadini extracomunitari, accompagnato da un ricorso crescente a misure restrittive della libertà personale. In questo contesto, la distinzione tra vittima e responsabile tende a dissolversi.

Non sorprende, allora, che in aula risulti così difficile affermare l’inesistenza dello “scafista” come figura criminale autonoma. Le pronunce divergenti ne sono una conseguenza diretta. A causa di una decisione dello stesso Tribunale di Napoli, un altro giovane, J., per esempio, imputato per il medesimo reato dei quattro ragazzi di cui si parla, è tuttora detenuto nel carcere di Poggioreale (qui abbiamo raccontato la storia sua e quella di altri due suoi compagni). Per J. il pm ha richiesto una condanna a otto anni di reclusione. Storie simili, esiti opposti.

Un dato certo è che nel giudizio sui migranti, anche in tribunale, pesa spesso più la disposizione di chi ascolta che la consistenza dei fatti che emergono, o che restano invisibili, nel corso del processo. Il procedimento penale, anziché costituire uno spazio di accertamento della realtà, si trasforma in un luogo di conferma di premesse già date, dove alcune narrazioni risultano immediatamente credibili e altre strutturalmente inattendibili. Eppure appare paradossale una presunzione di colpevolezza tanto automatica quanto selettiva: chi ha guidato, anche per pochi istanti, una barca, diventa immediatamente uno trafficante di uomini; chi ha attraversato la Libia, è stato detenuto arbitrariamente, torturato o sottoposto a trattamenti inumani, non viene automaticamente riconosciuto come vittima delle violenze delle frontiere (a dispetto dell’abbondanza di rapporti di organizzazioni internazionali, pronunce di corti sovranazionali e innumerevoli testimonianze di migranti, operatori umanitari e attivisti). La sofferenza, quando è strutturale e sistemica, sembra perdere valore probatorio.

Questa asimmetria non è casuale, ma riflette una frattura più ampia che attraversa il mondo reale e il discorso pubblico: una frattura che privilegia la logica del controllo e della punizione rispetto a quella della protezione e della responsabilità. In tale cornice, la repressione diventa la risposta primaria a fenomeni complessi, mentre le cause strutturali delle migrazioni forzate vengono rimosse o esternalizzate. Da un lato, si finanziano centri di detenzione in Libia e si normalizzano rapporti con attori responsabili di gravi violazioni dei diritti umani come il generale Almasri, rimpatriato nonostante un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale; dall’altro, si avverte come indispensabile l’individuazione di un colpevole immediatamente disponibile, tra un gruppo di persone che approdano a fatica sulle coste europee.

L’accanimento giudiziario contro l’anello più debole della catena non è un errore, ma un elemento strutturale. Per mantenere intatta l’architettura delle politiche migratorie si sacrifica persino la coerenza del diritto penale. Ma se il processo diventa il luogo in cui si punisce ciò che è politicamente utile punire, e non ciò che è giuridicamente rilevante, allora non sono soltanto i migranti a perdere tutela, ma è l’intero sistema di giustizia a rivelare le proprie crepe più profonde. In questo senso, le assoluzioni non rappresentano solo la fine di una vicenda individuale, ma un momento di rara frizione in un meccanismo che, il più delle volte, funziona senza mai interrogarsi davvero sui propri presupposti. (gea scolavino vella)

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