La tortura di Stato e il nemico anarchico. Verso il rinnovo del 41-bis ad Alfredo Cospito

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La tortura di Stato e il nemico anarchico. Verso il rinnovo del 41-bis ad Alfredo Cospito
(disegno di diego miedo)

Il primo febbraio del 2023 il ministro della giustizia Carlo Nordio, nel corso di una informativa al Senato, disse: «Si può discutere se sia giusto o no applicare il 41-bis per un certo tipo di reato o un altro, ma se esiste la legge è uguale per tutti. Non si può fare la differenza tra il 41-bis applicato a un terrorista anarchico oppure a un mafioso o un camorrista».

Erano trascorsi quattro mesi da quando Alfredo Cospito, anarchico sottoposto al regime del 41-bis dal maggio del 2022, aveva iniziato lo sciopero della fame. Nelle parole del ministro, nate per giustificare l’applicazione di quel regime a prescindere dal titolo di reato, c’è una (inconsapevole ma sostanziale) verità che Cospito nel suo lungo digiuno aveva più volte evidenziato: se il regime detentivo speciale viene considerato estremamente afflittivo tanto da incidere sulla compressione dei diritti umani fondamentali, tale afflittività riguarda tutti coloro che ne subiscono l’applicazione, al di là dalla ragione che li ha condotti lì.

È un tema fondamentale, che non emerge certo con il caso Cospito, ma che è terreno comune per quei movimenti che nei secoli hanno considerato l’istituzione carceraria, e le sue aberrazioni, tendenzialmente inumane di per sé, oltre qualunque esigenza preventiva.

Tra le impreviste conseguenze che la vicenda Cospito ha innescato nella recente storia italiana, vi è stata infatti quella di riportare al centro del dibattito mediatico e politico la crudeltà di un istituto su cui per decenni è calato il silenzio, in funzione di una sorta di subalternità rispetto a quanto viene considerato da sempre necessario, poiché indispensabile a garantire la sicurezza collettiva.

L’introduzione di questo istituto risale al periodo delle stragi mafiose dei primi anni Novanta: il cosiddetto 41-bis è stato infatti istituito con il decreto-legge n. 306 del 1992, poi convertito nella legge n. 356 dello stesso anno. Successivamente sono state apportate modifiche rilevanti. Una prima riforma, con la legge 23 dicembre 2002 n. 279, lo ha trasformato da misura temporanea a strumento stabile, ampliando anche l’elenco dei reati che ne consentono l’applicazione. Una seconda modifica, introdotta con la legge 15 luglio 2009 n. 94, ha ulteriormente irrigidito il regime, con l’obiettivo di correggere alcune criticità applicative e definire in modo preciso le restrizioni imposte ai detenuti. Alcune di queste limitazioni sono state però successivamente dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale.

In origine, quindi, il legislatore aveva concepito il 41-bis come risposta a una situazione emergenziale. Solo con la riforma del 2002 – come ricorda il presidente del Tribunale di Firenze Marcello Bartolato – si è preso atto che un’emergenza protratta per anni non poteva più essere considerata tale, portando così alla stabilizzazione definitiva dell’istituto. L’ulteriore irrigidimento del 2009, inserito nel contesto dei cosiddetti “pacchetti sicurezza”, ha rafforzato ancora di più il regime, a discapito dei reclusi.

A seguito di quella riforma, scrive Bartolato, la dottrina ha affermato come “le ragioni giustificatrici, essendo naturalmente estranee al carcere (lo scopo dell’inasprimento non è di natura disciplinare né è dettato da ragioni di sicurezza interna o di ristabilimento dell’ordine), traggono perlopiù spunto da due finalità: tranquillizzare l’opinione pubblica da un lato e, dall’altro, sollecitare condotte collaborative – come poi anche tutto lo svilupparsi del tema del cosiddetto ergastolo ostativo ha dimostrato”.

Proprio la probabile e prossima riconferma del regime speciale a Cospito da parte del ministro Nordio si configura come una decisione dal forte (ed esclusivo) valore dimostrativo: lo Stato non deve scendere a patti con coloro che vengono considerati nemici dell’ordine costituito. Eppure, se nello scenario politico dell’ultimo ventennio, e a dispetto qualche flebile afflato registrato con l’emergere del caso Cospito, discutere del necessario superamento del 41-bis viene stigmatizzato come uno scandaloso sacrilegio – quasi quanto mettere in discussione l’intero impianto repressivo dello Stato contemporaneo – si potrebbe iniziare da un modesto quesito, proprio in riferimento alla vicenda del detenuto anarchico: se questo istituto trova, o dovrebbe trovare, la sua legittimità nella straordinarietà della sua applicazione e nella razionalità del suo obiettivo principale (l’interruzione delle relazioni tra il recluso e l’organizzazione criminale di appartenenza), in che modo lo si rende giustificabile nel caso in esame?

L’organizzazione a cui viene ricondotto Cospito, ovvero la Federazione Anarchica Informale (FAI), viene descritta alla stregua di un’organizzazione di stampo mafioso: presenza di un gruppo chiuso, con una guida interna e una struttura gerarchica, in grado di mantenere comunicazioni e influenzare le attività anche dall’interno del carcere. Eppure, il reato associativo è stato riconosciuto, finora, solo a tre appartenenti alla FAI – numero legale minimo per prevedere quel reato – mentre molti di coloro che vengono ricondotti a quella sigla sono stati definitivamente assolti. In un’intervista di Lorenzo Cameli a Mario Di Vito, autore de La pista anarchica (Laterza, 2023), Di Vito spiega bene questo punto: “L’informalità di un’organizzazione politica fa sì che i suoi membri possano anche non conoscersi tra di loro: qualsiasi azione può finire sotto quell’ombrello, anche se non c’è una conoscenza diretta o un vero e proprio vincolo associativo. Riconoscersi in certi principi non può fare un’associazione delinquere”.

Alla vigilia del rinnovo del 41-bis per Cospito rimane così aperta la questione rispetto al fatto che un simile livello di restrizione possa davvero essere giustificato dal tipo di organizzazione contestata, dal momento che diverse sentenze hanno escluso che la FAI abbia una struttura stabile, gerarchica e centralizzata. E se non esiste una struttura né una gerarchia, se non ci sono comandanti né subordinati, se la cosiddetta galassia anarchica è tale proprio perché priva di un centro definito e riconoscibile, perché utilizzare il 41-bis per punire Cospito e non permettergli di concludere la sua lunga pena in altro regime?

In questi anni, persino altri organi dello Stato si sono espressi in maniera dissonante rispetto alla linea dura e pura del ministero della giustizia. La Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, la Direzione distrettuale antimafia di Torino, il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria avevano tutti espresso parere favorevole al trasferimento di Cospito a una forma di detenzione di minore afflittività. E la stessa opinione era stata argomentata dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Tutte posizioni considerate superflue dal ministro.

Recluso nel carcere di Bancali, Cospito vive da quattro anni sottoterra. Lui, come tutti coloro che sono sottoposti al regime speciale in quell’istituto, hanno accesso esclusivamente a quelle cinque sezioni ricavate scavando nel terreno, dove arriva solo luce artificiale (sempre accesa) e dove, se piove, si allaga l’intero reparto. Gli è concessa un’ora d’aria trascorsa in uno spazio ristretto e spoglio, la possibilità di interagire con un numero molto limitato di persone, il controllo rigoroso della corrispondenza sia in entrata che in uscita e l’accesso a un numero ridotto e selezionato di letture.

A queste condizioni, negli anni, si sono aggiunte numerose altre limitazioni e divieti, tra cui alcune particolarmente crudeli e insensate: l’impossibilità, per esempio, di esporre nella cella fotografie dei propri familiari scomparsi. O, tra le più recenti, l’impossibilità di leggere dei libri fino a poco prima regolarmente acquistati dal detenuto perché, secondo il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, avrebbero carattere “meramente voluttuario, non essendo necessari all’esercizio di diritti fondamentali”.

In tal modo non solo viene meno la tesi che dovrebbe giustificare, in origine, l’applicazione di tale regime a un detenuto anarchico; ma, anche ammettendone la legittimità – ossia la sua coerenza con l’obiettivo dichiarato – resta incomprensibile l’ulteriore carico di sofferenza che ne deriva, così come le molteplici forme di distorsione a cui si presta. O meglio, lo si spiega esplicitando quanto Cospito ha mostrato in quei cento ottantadue giorni di sciopero della fame: una tensione dello Stato verso l’annientamento della persona ritenuta colpevole.

Questa tensione non si è fermata neanche davanti al rischio concreto di morte del detenuto. Anzi, lo sciopero della fame di Cospito, ovvero l’azione non violenta per definizione, è stata trasformata in prova della sua pericolosità.  Mentre l’anarchico rischiava di morire – perdendo nel giro di pochi mesi quarantadue chili, muovendosi solo con la sedia a rotelle senza riuscire a deambulare autonomamente, con ematomi visibili su tutto il corpo e con pericolo di arresto cardiaco all’interno di una cella – il messaggio all’esterno, secondo il ministero della giustizia, era tutt’altro che non violento.  Per Nordio, Cospito avrebbe ribaltato il significato di quell’azione nel suo opposto, facendo “del corpo il catalizzatore che serviva all’azione strategica del detenuto che chiedeva unità di intenti e obiettivi pur lasciando a ciascuna formazione la libertà e l’autodeterminazione in relazione alla tipologia di atti da compiere”.

In maniera abbastanza prevedibile fonti di via Arenula, un paio di giorni fa, hanno fornito alle agenzie di stampa l’anticipazione dell’orientamento ministeriale sulla proroga del 41-bis. Per la conferma bisognerà aspettare l’inizio di maggio ma, evidentemente, ci troviamo di fronte all’ennesima occasione che il governo ha di dirottare l’attenzione pubblica verso il nemico anarchico. Da questo punto di vista Cospito ben rappresenta, lo ricordava Salvo Vaccaro, “il granello di sabbia che inceppa il meccanismo, avendo sollevato con il suo gesto di protesta un problema rimosso che concerne vite a perdere, sulle quali solitamente si è scagliato il classico cinismo della continuità statuale che ragiona sui tempi lunghi cancellando le vite dei singoli”. (marica fantauzzi)

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